Previdenza sociale

Tuteliamo la corretta applicazione delle norme nelle controversie con INPS, INAIL e altri enti previdenziali.

Offriamo Consulenza, Assistenza Stragiudiziale e Assistenza Giudiziale nelle controversie con INPS, INAIL e altri enti previdenziali in via esemplificativa nelle seguenti materie e questioni:
  • richieste di riconoscimento e risarcimento origine professionale delle malattie ed infortuni sul lavoro;
  • richieste di riconoscimento e risarcimento delle poste di danno non pagate dall’INAIL e gravanti sul datore di lavoro (c.d. danno differenziale);
  • richieste di riconoscimento invalidità civili e trattamenti conseguenti;
  • questioni pensionistiche (contributi non riconosciuti ai fini della pensione e sussistenza del diritto ad andare in pensione, sussistenza dell’obbligo di restituzione di somme percepite a titolo di pensione in misura maggiore del dovuto/c.d. indebiti, etc.);
  • dispute sui fondi di previdenza integrativa.

Domande frequenti

Come far valere i propri diritti?

Due i presupposti essenziali per far valere i propri diritti:

a) Rispettare i termini entro i quali fare ricorso
Conoscere l’esistenza dei termini entro i quali i propri diritti possono essere legittimamente promossi e rispettarli, a pena di decadenza (ad es. in caso di licenziamento, trasferimento, conversione di rapporti contrattuali, etc.) o di prescrizione (ad es.in caso di maggiori retribuzioni spettanti per mansioni che si assumono in effetti prestate negli anni e maggiori di quelle formalmente assegnate).
L’esistenza di tali termini comporta la necessità per gli interessati di attivarsi in maniera tempestiva per informarsi con l’Avvocato sul da farsi, onde prevenire ed evitare il rischio del loro decorso e così della perdita solo per tale ragione dei relativi diritti.

b) Raccogliere le prove
È il principio giuridico dell’onere della prova: chi non è in grado di provare il diritto vantato (a mezzo documenti e/o testimoni) solo per questo motivo se lo vede negare in sede giudiziale. I mezzi di prova devono essere raccolti e forniti tutti all’Avvocato prima di andare in giudizio.

c) Individuare il Giudice territorialmente competente

Giudice delle cause in materia di previdenza e assistenza obbligatorie è in primo grado il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, nella cui circoscrizione risiede l’interessato (in Friuli Venezia Giulia i Tribunali di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine), mentre per l’eventuale impugnazione delle decisioni del Tribunale è competente la Corte d’Appello (in F.V.G. a Trieste). Per le controversie pensionistiche degli ex dipendenti dello Stato è competente la Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia, con sede a Trieste.

Potrebbe qualificarsi professionale una malattia contratta dal lavoratore subordinato in lavoro agile / smart working nel luogo prescelto per l’esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori dei locali aziendali?

Con riguardo all’INAIL la normativa emergenziale ha risposto affermativamente per l’ipotesi della contrazione del Coronavirus, da un lato sul presupposto implicito dell’assimilabilità della malattia cagionata da un virus a un infortunio sul lavoro, dall’altro limitando il riconoscimento espresso della malattia professionale al periodo di inabilità temporanea, senza chiarire la persistenza di tale qualificazione e così della competenza dell’INAIL qualora residui un’invalidità permanente pari o superiore al 6%. In linea di principio pare ragionevole ipotizzare che, sussistendo i presupposti di fatto e medico legali, possa sostenersi la competenza dell’INAIL anche per l’invalidità permanente, restando da approfondire la questione anche in relazione a quelli che potranno essere i futuri interventi della giurisprudenza in materia.
Pare più problematico, invece, ipotizzare una responsabilità diretta del datore di lavoro, ciò dipendendo dalla verifica sia degli agenti di rischio ai quali sia stato esposto il lavoratore al di fuori dei locali aziendali, sia della loro riconducibilità al datore di lavoro.

L’infortunio al lavoratore subordinato che effettui la propria prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile / smart working e che capiti nel luogo prescelto per l’esecuzione lavorativa al di fuori dei locali aziendali, o per recarvisi, è infortunio sul lavoro?

Sì, a condizione che il lavoratore abbia collaborato nell’attuare le misure di sicurezza predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione del lavoro fuori dai locali aziendali, che la scelta del luogo della prestazione sia stata dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza. Le citate condizioni possono dar luogo a questioni interpretative e conseguente contenzioso con l’INAIL, che potrebbe negare il riconoscimento di infortunio sul lavoro (o in itinere da e per esso) in relazione alla tipologia e conseguente rischiosità del luogo prescelto dal lavoratore per l’esecuzione della prestazione lavorativa, ma tali questioni dovrebbero ragionevolmente ridursi se tale luogo corrispondesse all’abitazione del lavoratore (come ad es. verificatosi in occasione della diffusa applicazione del lavoro agile / smart working durante l’emergenza Coronavirus)

Se il mio ex coniuge defunto si era risposato dopo il nostro divorzio ho diritto ad una quota della pensione di reversibilità spettante all’altro coniuge superstite?

Sì, a condizione che a mia volta non mia sia risposata/o, fossi titolare dell’assegno di divorzio e il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico fosse anteriore alla sentenza di divorzio. In presenza di un secondo coniuge superstite, però, la ripartizione pro quota della pensione di reversibilità tra quella/o e l’ex coniuge divorziata/o non potrà che avvenire in sede giudiziale. Il Tribunale determinerà la quota di ciascuna/o considerando non solo la durata legale dei rispettivi matrimoni con il/la coniuge defunto/a, ma anche l’entità dell’assegno di divorzio goduto, la durata di eventuali convivenze prematrimoniali e le condizioni economiche di entrambi/e i/le superstiti

Ho diritto alla pensione di reversibilità del mio ex coniuge defunto?

Il coniuge divorziato che non si sia risposato e fosse titolare di assegno di divorzio ha diritto alla pensione di reversibilità dell’ex coniuge defunto, sempre che il rapporto lavorativo da cui traeva origine il trattamento pensionistico goduto dall’ex coniuge fosse anteriore alla sentenza di divorzio. Se l’ex coniuge defunto si era risposato, il coniuge divorziato, che abbia i requisiti sopra indicati, concorrerà pro quota alla pensione di reversibilità con l’altro coniuge superstite

Infortunio, malattia e risarcimento danni sul lavoro

In caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, cioè di malattia dovuta all’attività lavorativa svolta, i danni sofferti dal lavoratore sono pagati dall’I.N.A.I.L.
L’I.N.A.I.L., però, non tiene indenne il lavoratore di tutti i danni in effetti sofferti, ma solo di alcuni; in particolare, l’I.N.A.I.L. paga l’invalidità permanente solo dalla misura del 6% in su e solo limitatamente al danno biologico; l’INAIL, quindi, non risarcisce il danno biologico per invalidità permanenti inferiori al 6%, non risarcisce il danno morale o quello alla vita di relazione e solo in misura parziale, a partire dalle invalidità pari o superiori al 16%, tiene indenne dalla perdita della capacità lavorativa specifica.
Il lavoratore che voglia essere risarcito da tutti i danni sofferti e non si accontenti della copertura assicurata dall’I.N.A.I.L., quindi, deve chiederne il rimborso, -così detto danno differenziale-, direttamente al datore di lavoro; nell’eventuale giudizio il lavoratore dovrà provare l’esistenza di tali danni, il loro collegamento causale con l’attività lavorativa svolta e la responsabilità del datore di lavoro.

Che cos’è una malattia professionale?

E’ una malattia contratta durante l’attività lavorativa e causata o concausata in maniera lenta e progressiva all’organismo dall’esposizione lavorativa ad agenti lesivi, come nel caso di esposizione lavorativa al rischio di inalazione di fibre di amianto, agli idrocarburi policiclici aromatici, all’inalazione o al contatto con vari agenti chimici dannosi, alla sottoposizione a vibrazioni, rumori, sforzi fisici ripetuti etc.

Come faccio a capire se c’è una relazione tra la malattia e l’attività lavorativa che ho svolto, tanto più se nel tempo ho cambiato lavori, ambienti di lavoro e datori di lavoro e sono passati anni da che ho cessato l’attività lavorativa?

Ci sono malattie, come ad esempio quelle correlate all’amianto in cui passano decenni tra il probabile momento in cui sono state contratte e quello della loro manifestazione clinica.
Sarebbe quindi opportuno rivolgersi oltre che a medici che mi assistono per il tipo di patologia sofferta anche ad un medico legale, che, sentita la mia ricostruzione delle caratteristiche delle attività lavorative svolte, mi dica se alcuna di esse potrebbe aver causato o concausato la malattia e possa quindi pensarsi di essere di fronte ad una malattia professionale.

Che cosa succede se l’INAIL non riconosce la natura professionale della mia malattia?

Posso solo cercare di ottenere tale riconoscimento in sede giudiziale, dove agirò nel rispetto del termine di prescrizione di Legge e dovendo essere in grado di dimostrare a mezzo documenti e/o testimoni di essere stato in concreto esposto per ragioni di lavoro a uno o più fattori di rischio, -ad es. amianto, sostanze contenenti idrocarburi policiclici aromatici come il nero fumo, rumori, vibrazioni, etc.-, idonei a causare o concausare la malattia di cui soffro; siccome il contenzioso con l’INAIL riguarda molto spesso anche l’interpretazione medica sia della natura della malattia che del collegamento tra l’attività lavorativa e la malattia, per argomentare le mie ragioni in sede giudiziale necessito oltre all’Avvocato anche dell’aiuto di un medico legale.

Il riconoscimento stragiudiziale o giudiziale da parte dell’INAIL della natura professionale della malattia professionale con pagamento delle conseguenti provvidenze economiche di Legge esaurisce il risarcimento dei danni da me subiti?

No. L’INAIL, quando mi paga l’invalidità temporanea oppure un indennizzo o la rendita di inabilità per l’invalidità permanente, non mi tiene indenne da tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali che ho sofferto, residuando un così detto danno differenziale che mi spetterebbe.

Cos’è il danno differenziale?

Il lavoratore che si infortuna sul lavoro o contrae una malattia professionale soffrendo dei danni è tenuto indenne dall’I.N.A.I.L.
L’I.N.A.I.L. può pagare al lavoratore il periodo di assenza dal lavoro, ma capita che, terminata la così detta invalidità temporanea, consideri il lavoratore guarito senza postumi permanenti di invalidità (che l’I.N.A.I.L. assicura solo dal 6% in su), neghi l’infortunio sul lavoro o decida che la malattia non sia professionale (ma comune e quindi di competenza dell’I.N.P.S.) o riconosca dei postumi di invalidità permanente di misura inferiore a quella ritenuta dal medico del lavoratore; dal 6% al 15% di invalidità permanente l’I.N.A.I.L. paga un’indennità una volta per tutte, mentre dal 16% in su paga una rendita, sicché la diversa quantificazione della misura dei postumi di invalidità determina un diverso trattamento economico.
Se il lavoratore ritiene contestabile la decisione del’I.N.A.I.L., deve far valere le sue ragioni con il medesimo Istituto prima in via amministrativa e, se insoddisfatto, deve poi agire innanzi al Tribunale entro il termine di prescrizione.
Anche quando riconosce l’esistenza dell’infortunio sul lavoro o della malattia professionale e quindi il risarcimento dei relativi danni permanenti subiti dal lavoratore, però, l’I.N.A.I.L. non paga tutti i danni patrimoniali (ad es. la perdita della capacità lavorativa specifica) e non patrimoniali (danno biologico fino al 5%, danno morale e danno alla vita di relazione/esistenziale) in effetti subiti dal lavoratore.
Tali diversi danni, -il cui ammontare economico può essere rilevante-, costituiscono il danno differenziale, del quale il lavoratore può chiedere il risarcimento solo e direttamente al proprio datore di lavoro, dovendo peraltro essere in grado di dimostrare in giudizio la responsabilità di quello nella verificazione dei danni subiti.
Il lavoratore dovrà dedurre dalla richiesta risarcitoria avanzata al datore di lavoro quanto riconosciutogli dall’I.N.A.I.L.

NB. Il risarcimento degli infortuni e delle malattie professionali verificatisi dal 1.1.2019 in poi è stata modificata da una nuova disciplina dell’art. 10, commi 6 a 8, D.P.R. n. 1125/64, che prevede il calcolo del danno differenziale non più per poste ma per sommatoria in relazione a quanto in ipotesi già percepito dall’INAIL e che tale danno sia risarcito solo per la parte che ecceda le somme complessivamente liquidate e a qualunque titolo dall’INAIL

A chi mi devo rivolgere per essere risarcito del danno differenziale dovuto alla malattia professionale sofferta e non indennizzatomi dall’INAIL?

Dovrei rivolgermi direttamente al datore di lavoro, alle cui dipendenze ritengo di aver contratto la mia malattia.
Nell’eventuale causa contro il datore di lavoro devo poter dimostrare a mezzo documenti e/o testimoni non solo, -come contro l’INAIL-, di essere stato esposto al rischio lavorativo, ma anche le ragioni per le quali lo ritengo responsabile per aver contratto la malattia.

Il mio coniuge è deceduto a causa di una malattia che riteneva professionale, cosa posso fare?

Si può subentrare nella domanda di riconoscimento della malattia professionale già proposta dal coniuge all’INAIL per poter ottenere in via successoria l’indennizzo o la rendita a quello spettante dal dì del dovuto a quello del decesso; mi spetta inoltre la rendita ai superstiti.
Se il mio coniuge non chiedeva all’INAIL il riconoscimento della malattia professionale posso chiedere la rendita ai superstiti, ma devo agire nel rispetto del termine di prescrizione di Legge, che decorre dal momento in cui la malattia veniva diagnosticata, veniva superata la soglia indennizzabile del 6% ed era a me nota o comunque oggettivamente conoscibile la sua origine professionale.

Che cos’è un infortunio sul lavoro?

E’ l’incidente dovuto ad un evento improvviso e violento che si verifica in occasione di lavoro e che cagiona al lavoratore la morte, un’inabilità permanente o un’inabilità temporanea superiore a tre giorni.

Come mi tutelo nel caso abbia subito un infortunio sul lavoro?

Premesso che in tal caso il datore di lavoro dovrebbe aver denunciato l’infortunio all’INAIL, mi devo rivolgere tramite Patronato o Avvocato all’Istituto per veder riconosciuto l’infortunio e le conseguenti provvidenze di Legge. Se l’INAIL rigettasse la domanda non potrei che agire in giudizio per veder tutelate le mie ragioni.