In caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, cioè di malattia dovuta all’attività lavorativa svolta, i danni sofferti dal lavoratore sono pagati dall’I.N.A.I.L.
L’I.N.A.I.L., però, non tiene indenne il lavoratore di tutti i danni in effetti sofferti, ma solo di alcuni; in particolare, l’I.N.A.I.L. paga l’invalidità permanente solo dalla misura del 6% in su e solo limitatamente al danno biologico; l’INAIL, quindi, non risarcisce il danno biologico per invalidità permanenti inferiori al 6%, non risarcisce il danno morale o quello alla vita di relazione e solo in misura parziale, a partire dalle invalidità pari o superiori al 16%, tiene indenne dalla perdita della capacità lavorativa specifica.
Il lavoratore che voglia essere risarcito da tutti i danni sofferti e non si accontenti della copertura assicurata dall’I.N.A.I.L., quindi, deve chiederne il rimborso, -così detto danno differenziale-, direttamente al datore di lavoro; nell’eventuale giudizio il lavoratore dovrà provare l’esistenza di tali danni, il loro collegamento causale con l’attività lavorativa svolta e la responsabilità del datore di lavoro.
Infortunio, malattia e risarcimento danni sul lavoro
Massimo Pasino
Avvocato dal 1996
Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Trieste, matricola n. 372. Patrocinante in Corte di Cassazione e altre Giurisdizioni Superiori. Socio AGI, Avvocati Giuslavoristi Italiani.