L’infortunio al lavoratore subordinato che effettui la propria prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile / smart working e che capiti nel luogo prescelto per l’esecuzione lavorativa al di fuori dei locali aziendali, o per recarvisi, è infortunio sul lavoro?

Sì, a condizione che il lavoratore abbia collaborato nell’attuare le misure di sicurezza predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione del lavoro fuori dai locali aziendali, che la scelta del luogo della prestazione sia stata dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza. Le citate condizioni possono dar luogo a questioni interpretative e conseguente contenzioso con l’INAIL, che potrebbe negare il riconoscimento di infortunio sul lavoro (o in itinere da e per esso) in relazione alla tipologia e conseguente rischiosità del luogo prescelto dal lavoratore per l’esecuzione della prestazione lavorativa, ma tali questioni dovrebbero ragionevolmente ridursi se tale luogo corrispondesse all’abitazione del lavoratore (come ad es. verificatosi in occasione della diffusa applicazione del lavoro agile / smart working durante l’emergenza Coronavirus)

Massimo Pasino

Avvocato dal 1996

Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Trieste, matricola n. 372. Patrocinante in Corte di Cassazione e altre Giurisdizioni Superiori. Socio AGI, Avvocati Giuslavoristi Italiani.