Sì, a condizione che a mia volta non mia sia risposata/o, fossi titolare dell’assegno di divorzio e il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico fosse anteriore alla sentenza di divorzio. In presenza di un secondo coniuge superstite, però, la ripartizione pro quota della pensione di reversibilità tra quella/o e l’ex coniuge divorziata/o non potrà che avvenire in sede giudiziale. Il Tribunale determinerà la quota di ciascuna/o considerando non solo la durata legale dei rispettivi matrimoni con il/la coniuge defunto/a, ma anche l’entità dell’assegno di divorzio goduto, la durata di eventuali convivenze prematrimoniali e le condizioni economiche di entrambi/e i/le superstiti
Se il mio ex coniuge defunto si era risposato dopo il nostro divorzio ho diritto ad una quota della pensione di reversibilità spettante all’altro coniuge superstite?
Massimo Pasino
Avvocato dal 1996
Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Trieste, matricola n. 372. Patrocinante in Corte di Cassazione e altre Giurisdizioni Superiori. Socio AGI, Avvocati Giuslavoristi Italiani.