Il lavoratore che si infortuna sul lavoro o contrae una malattia professionale soffrendo dei danni è tenuto indenne dall’I.N.A.I.L.
L’I.N.A.I.L. può pagare al lavoratore il periodo di assenza dal lavoro, ma capita che, terminata la così detta invalidità temporanea, consideri il lavoratore guarito senza postumi permanenti di invalidità (che l’I.N.A.I.L. assicura solo dal 6% in su), neghi l’infortunio sul lavoro o decida che la malattia non sia professionale (ma comune e quindi di competenza dell’I.N.P.S.) o riconosca dei postumi di invalidità permanente di misura inferiore a quella ritenuta dal medico del lavoratore; dal 6% al 15% di invalidità permanente l’I.N.A.I.L. paga un’indennità una volta per tutte, mentre dal 16% in su paga una rendita, sicché la diversa quantificazione della misura dei postumi di invalidità determina un diverso trattamento economico.
Se il lavoratore ritiene contestabile la decisione del’I.N.A.I.L., deve far valere le sue ragioni con il medesimo Istituto prima in via amministrativa e, se insoddisfatto, deve poi agire innanzi al Tribunale entro il termine di prescrizione.
Anche quando riconosce l’esistenza dell’infortunio sul lavoro o della malattia professionale e quindi il risarcimento dei relativi danni permanenti subiti dal lavoratore, però, l’I.N.A.I.L. non paga tutti i danni patrimoniali (ad es. la perdita della capacità lavorativa specifica) e non patrimoniali (danno biologico fino al 5%, danno morale e danno alla vita di relazione/esistenziale) in effetti subiti dal lavoratore.
Tali diversi danni, -il cui ammontare economico può essere rilevante-, costituiscono il danno differenziale, del quale il lavoratore può chiedere il risarcimento solo e direttamente al proprio datore di lavoro, dovendo peraltro essere in grado di dimostrare in giudizio la responsabilità di quello nella verificazione dei danni subiti.
Il lavoratore dovrà dedurre dalla richiesta risarcitoria avanzata al datore di lavoro quanto riconosciutogli dall’I.N.A.I.L.
NB. Il risarcimento degli infortuni e delle malattie professionali verificatisi dal 1.1.2019 in poi è stata modificata da una nuova disciplina dell’art. 10, commi 6 a 8, D.P.R. n. 1125/64, che prevede il calcolo del danno differenziale non più per poste ma per sommatoria in relazione a quanto in ipotesi già percepito dall’INAIL e che tale danno sia risarcito solo per la parte che ecceda le somme complessivamente liquidate e a qualunque titolo dall’INAIL