Ritengo di aver diritto di ricevere dal datore di lavoro delle somme che mi ha pagato a titolo di retribuzione in misura inferiore del dovuto o che non mi ha pagato affatto, sino a quando posso agire per farmele pagare?

Il termine per azionare il credito  del lavoratore al pagamento di somme di denaro dovute a titolo retributivo è soggetto a prescrizione quinquennale. Sino alla riforma dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori e sulla base delle diversa forza delle tutele assicurate al dipendente in caso di licenziamento si riteneva che nelle imprese con più di 15 dipendenti (5 se agricole) il termine per far valere diritti di credito del lavoratore iniziasse a decorrere dal momento del ritenuto singolo inadempimento del datore di lavoro al proprio obbligo di pagamento, mentre per le aziende con meno di 15 dipendenti (di 5 se agricole) il termine per far valere i diritti di credito iniziasse a decorrere dalla data di cessazione  del rapporto di lavoro; oggi, a seguito della riforma dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori e della limitazione dei casi in cui è prevista la reintegrazione del lavoratore licenziato, si sta diffondendo l’idea che il termine quinquennale per far valere crediti retributivi nei confronti del datore di lavoro inizi a decorrere sempre dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Massimo Pasino

Avvocato dal 1996

Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Trieste, matricola n. 372. Patrocinante in Corte di Cassazione e altre Giurisdizioni Superiori. Socio AGI, Avvocati Giuslavoristi Italiani.