E’ contestabile il licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta?

Tale ipotesi di licenziamento non è per malattia (per sua natura transeunte) e non gli si applica, quindi, la disciplina della conservazione del posto di lavoro per il periodo di comporto. Tale licenziamento rientra nella categoria di quello per giustificato motivo oggettivo. Può essere impugnato argomentando, -se possibile-, la mancata assegnazione di diverse mansioni disponibili in azienda e compatibili con la propria residuata idoneità fisica, ma anche contestando il mancato riassetto organizzativo aziendale finalizzato alla tutela del diritto del disabile ad essere posto in una condizione di uguaglianza con gli altri lavoratori, con l’assunzione di misure che assicurino la possibilità di accesso, di effettuazione della prestazione lavorativa, di essere promossi e di avere una formazione.
Il mancato riassetto organizzativo determinante l’illegittimità del licenziamento, però, è invocabile a condizione che sia possibile a mezzo di “accomodamenti ragionevoli”, da escludere quando richiedano al datore di lavoro un onere finanziario sproporzionato o l’adozione di misure eccessive rispetto sia all’organizzazione aziendale esistente, sia agli altri lavoratori dipendenti; proporzionalità e non eccessività degli accomodamenti vanno valutate in concreto.

Massimo Pasino

Avvocato dal 1996

Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Trieste, matricola n. 372. Patrocinante in Corte di Cassazione e altre Giurisdizioni Superiori. Socio AGI, Avvocati Giuslavoristi Italiani.