Il datore di lavoro può destinarmi a svolgere mansioni inferiori a quelle per le quali mi assumeva o a quelle superiori che acquisivo durante il rapporto di lavoro, ma solo a seguito di modifica degli assetti organizzativi dell’impresa; le mansioni diverse assegnatemi devono comunque rientrare nella mia categoria di appartenenza e nel livello di inquadramento inferiore al mio; il mutamento di mansioni deve essermi comunicato previamente per iscritto a pena di nullità;la retribuzione deve essermi conservata inalterata, salvi solo gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa che siano venute meno.
Diverse modifiche (ad es. di categoria, di più livelli di inquadramento, etc.) vanno concordate nelle sedi protette di cui all’art. 2113 c.c. a pena di nullità.
Il datore di lavoro può modificarmi liberamente le mansioni contrattuali assegnandomene di inferiori?
Massimo Pasino
Avvocato dal 1996
Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Trieste, matricola n. 372. Patrocinante in Corte di Cassazione e altre Giurisdizioni Superiori. Socio AGI, Avvocati Giuslavoristi Italiani.