Ci sono eccezioni all’obbligo di comunicare al datore di lavoro l’impugnazione del licenziamento entro 60 giorni dalla sua ricezione e quindi di agire entro i successivi 180 giorni?

Sì, tali termini non si applicano quando si impugna il licenziamento ritenendolo viziato da una ragione di nullità prevista dalla Legge (perché orale o comminato ad una lavoratrice incinta o in concomitanza del matrimonio, o discriminatorio o per motivo illecito determinante…); in tali casi il lavoratore potrebbe impugnarlo anche dopo il decorso del termine di 60 giorni da quando gli è stato comunicato, pretendendo il risarcimento dei danni e la reintegrazione nel posto di lavoro.

Massimo Pasino

Avvocato dal 1996

Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Trieste, matricola n. 372. Patrocinante in Corte di Cassazione e altre Giurisdizioni Superiori. Socio AGI, Avvocati Giuslavoristi Italiani.