Che cos’è il licenziamento per superamento del periodo di comporto?

E’ un’ipotesi particolare di licenziamento, diversa sia da quello disciplinare che da quello per giustificato motivo oggettivo.
Il lavoratore, infatti, ha diritto alla conservazione del posto di lavoro quando si assenta e non esegue la prestazione lavorativa a causa di una malattia (debitamente certificata e comunicata); tale diritto alla conservazione del posto di lavoro, però, incontra un limite di durata, indicato dalla contrattazione collettiva applicata al rapporto di lavoro, che configura il così detto periodo di comporto.
Il periodo di comporto può essere coperto sia da un’unica assenza ininterrotta, sia dalla sommatoria di diversi periodi di assenza in un dato periodo complessivo di riferimento previsto dalla contrattazione collettiva (di solito tre anni calcolati a ritroso dalla data di licenziamento).
Decorso il periodo di comporto il datore di lavoro ha diritto di recedere dal rapporto di lavoro, dando il preavviso lavorato o pagando al lavoratore la relativa indennità sostitutiva.

Massimo Pasino

Avvocato dal 1996

Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Trieste, matricola n. 372. Patrocinante in Corte di Cassazione e altre Giurisdizioni Superiori. Socio AGI, Avvocati Giuslavoristi Italiani.