Impianti audiovisivi ed altri strumenti informatici non possono essere utilizzati al solo scopo di controllare a distanza l’attività dei lavoratori, ma esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale; sussistendo dette diverse esigenze, tali strumenti possono essere impiegati anche se da essi deriva la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori, ma, sussistendo tale possibilità, possono essere installati solo previo accordo collettivo stipulato dalle R.S.U. o dalle R.S.A. o, in difetto, previa autorizzazione del competente Ispettorato del Lavoro; in difetto di tali previ accordi l’installazione di un impianto di tal fatta costituisce reato.
Posso utilizzare sistemi audiovisivi e/o informatici per garantire la sicurezza e protezione del luogo di lavoro?
Massimo Pasino
Avvocato dal 1996
Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Trieste, matricola n. 372. Patrocinante in Corte di Cassazione e altre Giurisdizioni Superiori. Socio AGI, Avvocati Giuslavoristi Italiani.