Si, ma solo a seguito di modifica degli assetti organizzativi dell’impresa; le mansioni devono comunque rientrare nella categoria legale di appartenenza del lavoratore e il mutamento di mansioni deve essergli comunicato previamente per iscritto a pena di nullità, conservandogli inalterata la retribuzione.
Diverse modifiche vanno concordate con il lavoratore nelle sedi protette di cui all’art. 2113 c.c.
Posso destinare il dipendente a svolgere mansioni inferiori a quelle per le quali lo assumevo o a quelle superiori che avesse in seguito acquisito?
Massimo Pasino
Avvocato dal 1996
Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Trieste, matricola n. 372. Patrocinante in Corte di Cassazione e altre Giurisdizioni Superiori. Socio AGI, Avvocati Giuslavoristi Italiani.