Il lungo tempo trascorso tra l’esposizione lavorativa all’amianto in cui verosimilmente si è contratta la patologia tumorale, la manifestazione della stessa e il decesso comporta spesso che nel frattempo sia cessato di esistere l’ex datore di lavoro dell’epoca, il che di solito comporta il venir meno della possibilità di ottenere un risarcimento danni e così l’interesse ad agire giudizialmente a tal fine. L’interesse ad agire per il risarcimento dei danni sofferti sussiste se l’ex datore di lavoro esista ancora e sia patrimonialmente in grado, qualora perda la causa, di assicurare il soddisfacimento dei crediti accertati in giudizio.
Il lungo tempo trascorso dall’esposizione lavorativa all’amianto pone anche il tema della reperibilità e persistenza di ex colleghi in grado di testimoniare sull’effettiva concreta esposizione lavorativa all’amianto del proprio caro defunto; l’onere di tale prova grava sul ricorrente e il suo mancato soddisfacimento è sufficiente a determinare di per sé il rigetto del ricorso.
Ha senso agire in causa contro l’ex datore di lavoro del caro defunto per il risarcimento in via successoria dei danni da esso sofferti nonché dei danni da me personalmente sofferti a causa della perdita del rapporto parentale?
Massimo Pasino
Avvocato dal 1996
Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Trieste, matricola n. 372. Patrocinante in Corte di Cassazione e altre Giurisdizioni Superiori. Socio AGI, Avvocati Giuslavoristi Italiani.
