Ha senso agire in causa contro l’ex datore di lavoro del caro defunto per il risarcimento in via successoria dei danni da esso sofferti nonché dei danni da me personalmente sofferti a causa della perdita del rapporto parentale?

Il lungo tempo trascorso tra l’esposizione lavorativa all’amianto in cui verosimilmente si è contratta la patologia tumorale, la manifestazione della stessa e il decesso comporta spesso che nel frattempo sia cessato di esistere l’ex datore di lavoro dell’epoca, il che di solito comporta il venir meno della possibilità di ottenere un risarcimento danni e così l’interesse ad agire giudizialmente a tal fine. L’interesse ad agire per il risarcimento dei danni sofferti sussiste se l’ex datore di lavoro esista ancora e sia patrimonialmente in grado, qualora perda la causa, di assicurare il soddisfacimento dei crediti accertati in giudizio.
Il lungo tempo trascorso dall’esposizione lavorativa all’amianto pone anche il tema della reperibilità e persistenza di ex colleghi in grado di testimoniare sull’effettiva concreta esposizione lavorativa all’amianto del proprio caro defunto; l’onere di tale prova grava sul ricorrente e il suo mancato soddisfacimento è sufficiente a determinare di per sé il rigetto del ricorso.

Massimo Pasino

Avvocato dal 1996

Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Trieste, matricola n. 372. Patrocinante in Corte di Cassazione e altre Giurisdizioni Superiori. Socio AGI, Avvocati Giuslavoristi Italiani.