La accertata patologia tumorale polmonare causativa del decesso è sempre ascrivibile a un’accertata esposizione lavorativa all’amianto del defunto?

La risposta a tale domanda è medica specialistica e nei processi in materia la decisione sul punto viene sempre, infine, demandata alla Consulenza Tecnica d’Ufficio medico legale disposta dal Giudice.
In tale prospettiva si può solo dire che, allo stato, si ritiene che il mesotelioma pleurico venga causato da esposizione lavorativa all’amianto, mentre, invece, dubbi sorgono in presenza di un carcinoma polmonare; spesso, infatti, i carcinomi sono cagionati anche solo esclusivamente dall’abitudine della persona al fumo della sigaretta. Nel caso di un lavoratore deceduto a causa di un carcinoma polmonare che fosse tabagista e in cui sia stata accertata in sede di autopsia la presenza di fibre e corpuscoli dell’amianto in misura tale da far comunque ritenere che egli sia stato anche esposto lavorativamente all’amianto, il tumore determinante il decesso potrebbe essere considerato concausato dal tabagismo e dall’esposizione all’amianto con conseguente proporzionale riduzione della misura del risarcimento dovuto dall’ex datore di lavoro a causa dell’esposizione lavorativa del defunto dipendente all’amianto.

Massimo Pasino

Avvocato dal 1996

Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Trieste, matricola n. 372. Patrocinante in Corte di Cassazione e altre Giurisdizioni Superiori. Socio AGI, Avvocati Giuslavoristi Italiani.